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Buongiorno,
per rispondere alle
molteplici richieste pervenute alla sede nazionale sui comportamenti da mettere
in atto rispetto al DPCM 13 ottobre 2020 relativo alle “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 … omissis” si invitano quanti in
indirizzo a leggere il punto 6) dell'art 1, del Decreto che detta le misure per
contrastare il virus in campo sportivo.
In particolare il
comma g, che riguarda gli sport da contatto, recita:
g) lo svolgimento degli sport da
contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello
Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e - a livello sia
agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche
riconsciute dal Comitato olimpico nazione italiano (CONI), dal COmitato
italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle
rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed
enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate
tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di
contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui
alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport d cui al primo periodo;
Il DPCM consente quindi, con le opportune misure e protocolli, di praticare
gli sport da contatto a tutte le associazioni e società sportive
dilettantistiche iscritte a Registro CONI. Secondo l'elenco pubblicato e le
relative prescrizioni con Decreto del Dipartimento dello Sport del 13 ottobre
2020 che alleghiamo alla presente.
Cordiali saluti,
C.s.e.n. Centro Sportivo Educativo Nazionale
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO
DAL C.O.N.I. (art. 31 D.P.R. 2/8/1974 n. 530)
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’
ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 559/c 3206.12000
A.(101) dal 29 febbraio 92)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N.77 reg. Naz. Ministero del Lavoro e Politiche e Politiche Sociali Legge 7-12-2000 n. 383)
Ufficio Comunicazione Nazionale – Responsabile Flavia Cataldi
Il DPCM 13
ottobre 2020 reca misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio
nazionale.
Per quanto di
specifico interesse del mondo dello sport, il provvedimento:
stabilisce i casi in
cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione personale, fatta
eccezione per “i
soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” (articolo 1, comma 1,
lettera a).
prevede che sia
consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso
aree attrezzate e
parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza
di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro
per
ogni altra attività
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori
o le persone non completamente
autosufficienti (articolo 1, comma 6, lettera d).
stabilisce che, per
gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di
squadra - riconosciuti
dal CONI, dal CIP e dalle rispettiva Federazioni, ovvero organizzati da
organismi sportivi
internazionali - sia consentita la presenza di pubblico, con una percentuale
massima di riempimento
del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero
massimo di 1000
spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per
manifestazioni
sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianto sportivi nei quali sia
possibile assicurare
la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con
adeguati volumi e
ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della
distanza di sicurezza
(almeno 1 m frontalmente / lateralmente), con obbligo di misurazione
della temperatura
all’accesso e l’utilizzo della mascherina (articolo 1, comma 6, lettera e).
prevede che le
Regioni e le Province autonome possano stabilire, d’intesa con il
Ministero della
Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle
dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Con riferimento al numero
massimo di spettatori
per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso
fatte salve le
ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei
limiti
del 15% della capienza
(articolo 1, comma 6, lettera e).
stabilisce che le
sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,
degli sport
individuali e di squadra, che partecipano a competizioni, siano consentite a
porte
chiuse - nel rispetto
dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni (articolo 1, comma 6,
lettera e).
prevede che
l'’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso
palestre, piscine,
centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto
delle
norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento (articolo 1, comma 6,
lettera f).
prevede che lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo
provvedimento del
Ministro dello Sport, sia consentito da parte delle società professionistiche
- sia a livello
agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche
riconosciute
da CONI e CIP. Sono
invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse
agli sport di contatto
aventi carattere amatoriale (dal giorno della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del suddetto
provvedimento del Ministro dello Sport) (articolo 1, comma 6, lettera
g).
stabilisce che, al
fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive
nazionali e
internazionali che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici,
commissari
di gara e
accompagnatori per i quali l’ingresso in Italia è vietato e per i quali è
prevista la
quarantena, questi
ultimi, prima dell’ingresso in Italia, debbano avere effettuato un test
molecolare /
antigienico per verificare lo stato di salute. Il test non deve essere
antecedente a
72 ore dall’arrivo in
Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso, devono
essere in possesso
dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della
persona. In caso di
esito negativo del tampone, i soggetti interessati sono autorizzati a
prendere parte alla
competizione sportiva, in conformità con lo specifico protocollo adottato
dall’ente sportivo di
riferimento (articolo 1, comma 6, lettera h).
prevede che le
attività delle sale scommesse siano consentite a condizione che le
Regioni e le Province
autonome abbiano preventivamente accerto la compatibilità dello
svolgimento
dell’attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e
che individuino i
protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio
di
contagio (articolo 1,
comma 6, lettera l).
stabilisce che gli
enti proprietari degli edifici scolastici, in raccordo con le istituzioni
scolastiche, possano
autorizzare l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e
lo svolgimento di
attività ludiche, ricreative ed educative. Le attività dovranno essere svolte
con l’ausilio di
personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi
protocollo di
sicurezza e procedere alle necessarie attività di pulizia e igienizzazione.
Alle
medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o
privati (articolo 1,
comma 6, lettera r).
con riguardo
all’attività delle strutture ricettive, prevede che i protocolli o le linee
guida
delle Regioni
riguardino, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle attività ludiche e
sportive (articolo 1,
comma 6, lettera nn, n. 5).
Per quanto riguarda il
monitoraggio delle disposizioni, si prevede che il prefetto territorialmente
competente ne assicuri
l’esecuzione e monitori l’attuazione delle restanti misure da parte delle
amministrazioni
competenti (avvalendosi eventualmente delle Forze di polizia, con il possibile
concorso del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del Comando dei carabinieri e delle Forze
armate) (articolo 11).
È previsto, inoltre,
che il Decreto, entri in vigore domani, 14 ottobre, e resta valido fino al
prossimo 13 novembre
(articolo 12).
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