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DPCM 13 ottobre 2020 - Comunicazione CSEN

 

Comunicazione CSEN

 

 

 


A TUTTE LE ASSSOCIAZIONI AFFILIATE

Buongiorno,

per rispondere alle molteplici richieste pervenute alla sede nazionale sui comportamenti da mettere in atto rispetto al DPCM  13 ottobre 2020 relativo alle “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 … omissis” si invitano quanti in indirizzo a leggere il punto 6) dell'art 1, del Decreto che detta le misure per contrastare il virus in campo sportivo.

In particolare il comma g, che riguarda gli sport da contatto, recita:

g) lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconsciute dal Comitato olimpico nazione italiano (CONI), dal COmitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport d cui al primo periodo;

Il DPCM consente quindi, con le opportune misure e protocolli, di praticare gli sport da contatto a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte a Registro CONI. Secondo l'elenco pubblicato e le relative prescrizioni con Decreto del Dipartimento dello Sport del 13 ottobre 2020 che alleghiamo alla presente.

Cordiali saluti,

C.s.e.n. Centro Sportivo Educativo Nazionale

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. (art. 31 D.P.R. 2/8/1974 n. 530)

ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 559/c 3206.12000 A.(101) dal 29 febbraio 92)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N.77 reg. Naz. Ministero del Lavoro e Politiche e Politiche Sociali Legge 7-12-2000 n. 383)

Ufficio Comunicazione Nazionale – Responsabile Flavia Cataldi


 Il DPCM 13 ottobre 2020 reca misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio

nazionale.

Per quanto di specifico interesse del mondo dello sport, il provvedimento:

 stabilisce i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione personale, fatta

eccezione per “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” (articolo 1, comma 1,

lettera a).

 prevede che sia consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso

aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza

di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per

ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori

o le persone non completamente autosufficienti (articolo 1, comma 6, lettera d).

 stabilisce che, per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di

squadra - riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettiva Federazioni, ovvero organizzati da

organismi sportivi internazionali - sia consentita la presenza di pubblico, con una percentuale

massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero

massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per

manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianto sportivi nei quali sia

possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con

adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della

distanza di sicurezza (almeno 1 m frontalmente / lateralmente), con obbligo di misurazione

della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina (articolo 1, comma 6, lettera e).

 prevede che le Regioni e le Province autonome possano stabilire, d’intesa con il

Ministero della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Con riferimento al numero

massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso

fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti

del 15% della capienza (articolo 1, comma 6, lettera e).

 stabilisce che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,

degli sport individuali e di squadra, che partecipano a competizioni, siano consentite a porte

chiuse - nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni (articolo 1, comma 6,

lettera e).

 prevede che l'’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso

palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle

norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento (articolo 1, comma 6,

lettera f).

 prevede che lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo

provvedimento del Ministro dello Sport, sia consentito da parte delle società professionistiche

- sia a livello agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute

da CONI e CIP. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse

agli sport di contatto aventi carattere amatoriale (dal giorno della pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale del suddetto provvedimento del Ministro dello Sport) (articolo 1, comma 6, lettera

g).

 stabilisce che, al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive

nazionali e internazionali che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici, commissari

di gara e accompagnatori per i quali l’ingresso in Italia è vietato e per i quali è prevista la

quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, debbano avere effettuato un test

molecolare / antigienico per verificare lo stato di salute. Il test non deve essere antecedente a

72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso, devono

essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della

persona. In caso di esito negativo del tampone, i soggetti interessati sono autorizzati a

prendere parte alla competizione sportiva, in conformità con lo specifico protocollo adottato

dall’ente sportivo di riferimento (articolo 1, comma 6, lettera h).

 prevede che le attività delle sale scommesse siano consentite a condizione che le

 

Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accerto la compatibilità dello

svolgimento dell’attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e

che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di

contagio (articolo 1, comma 6, lettera l).

 stabilisce che gli enti proprietari degli edifici scolastici, in raccordo con le istituzioni

scolastiche, possano autorizzare l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e

lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative. Le attività dovranno essere svolte

con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi

protocollo di sicurezza e procedere alle necessarie attività di pulizia e igienizzazione. Alle

medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o

privati (articolo 1, comma 6, lettera r).

 con riguardo all’attività delle strutture ricettive, prevede che i protocolli o le linee guida

delle Regioni riguardino, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle attività ludiche e

sportive (articolo 1, comma 6, lettera nn, n. 5).

Per quanto riguarda il monitoraggio delle disposizioni, si prevede che il prefetto territorialmente

competente ne assicuri l’esecuzione e monitori l’attuazione delle restanti misure da parte delle

amministrazioni competenti (avvalendosi eventualmente delle Forze di polizia, con il possibile

concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando dei carabinieri e delle Forze

armate) (articolo 11).

È previsto, inoltre, che il Decreto, entri in vigore domani, 14 ottobre, e resta valido fino al

prossimo 13 novembre (articolo 12).


DPCM 13 ottobre 2020

 

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